Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 36
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, comma 2, della precitata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 37
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7464 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera r), L. R. 10/2012
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera r), L. R. 10/2012
Art. 46
 Ricerca applicata
(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7897 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
7. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 48
 Contributi a Comuni per apprestamento aree produttive
di interesse comunale nei territori montani
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato dall' articolo 21, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 55, comma 4, L. R. 25/1989
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
Art. 62
 Contributo a favore delle strutture turistiche
(programmi 3.5.1. e 3.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 500 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
5. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
9. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale un contributo di lire 500 milioni a sostegno delle spese necessarie per il completamento del complesso termale di Arta Terme.
12. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni nell' anno 1988.
13. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO V
 Interventi nei settori dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 65
 Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 80 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
7. L' onere complessivo di lire 240 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 66
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, nell' anno 1988, è autorizzato il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 60 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 60 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
7. L' onere complessivo di lire 180 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3554 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.