Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
TITOLO III
 INTERVENTO NEL SETTORE
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della formazione professionale e della cultura
Art. 24
 Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
1. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l' articolo 45 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 166 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
2. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 416 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 416 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
4. L' onere complessivo di lire 1.248 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dal Capo I, articolo 6, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
7. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 30
 Beni culturali
(programmi 1.2.5. e 2.3.6.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni al 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al fine di consentire l' esecuzione dei lavori necessari alla conservazione e manutenzione del complesso monumentale della Cattedrale di S. Giusto in Trieste, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente proprietario un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1988.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1988 e 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
9. Il predetto onere di lire 220 milioni fa carico al capitolo 6064 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 31
 Servizi bibliotecari, museali ed archivistici
(programma 2.3.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e lire 80 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 200 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, ed iscritte sul capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 111.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
4. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 311.200.000.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 311.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere complessivo di lire 933.600.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi in materia di tempo libero
Art. 34
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, un limite d' impegno di lire 800 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dell' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dal combinato disposto dell' articolo 3, comma 1, lettera a), e del comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.