Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Art. 82
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni, autorizzati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) lire 13.0000 milioni, come rideterminati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e lire 10.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.