Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Art. 71
1. ( OMISSIS )
2. ( OMISSIS )
3. ( OMISSIS )
4. ( OMISSIS )
5. ( OMISSIS )
6. ( OMISSIS )
7. ( OMISSIS )
8. Per le finalitā previste dall' articolo 46 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, č autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
9. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1904 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
11. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1988.
12. Il finanziamento di cui al comma 10 potrā essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il Comune di Osoppo č tenuto, a pena di decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di restituire le somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1 Commi da 1. a 7. omessi, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo.
2 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 28, comma 1, L. R. 31/1995