Art. 80
Interventi vari
(programmi 1.4.1., 2.1.3. e 3.5.2.)
2. La spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992, autorizzata con l'
articolo 52, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ridotta di complessive lire 3.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.