Legge regionale 30 novembre 1987, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 16/12/1987

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 concernente << Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici >>.
Art. 6
 Norme transitorie e finali
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all' art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, devono presentare alla Presidenza della Giunta regionale le dichiarazioni indicate nel precedente articolo 2.
Art. 7
 
È abrogato l' art. 10 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 ed ogni altra norma, legislativa o regolamentare, incompatibile con la presente legge.