Legge regionale 18 novembre 1987, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1987

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli >>.
Art. 7
 Norme transitorie
1. Limitatamente all' anno 1987, le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dall' articolo 1 della presente legge, dovranno pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.