1. Limitatamente all' anno 1987, le domande di concessione dei contributi previsti dall'
articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dall' articolo 1 della presente legge, dovranno pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.