Art. 4
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente allo sviluppo della montagna, di concerto con l' Assessore al bilancio e alla programmazione, sentita la Commissione di cui all' articolo 3, approva annualmente, dopo l' entrata in vigore del Piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale, le << direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani >>.
2. La proposta di direttiva deve essere previamente esaminata dalla Commissione di cui all' articolo 3.
3. Le direttive costituiscono documento integrativo del Piano regionale di sviluppo in vigore e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, quale allegato al documento di piano approvato dal Consiglio regionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le direttive sono approvate dalla Giunta regionale, secondo la procedura di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.