Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
Art. 15
1. In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa:
a) ( ABROGATA );
b) per la predisposizione ed attuazione di un progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie.

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.