Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

CAPO I

Interventi per la realizzazione di opere acquedottistichenella Destra Tagliamento

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1986, n. 27e rifinanziamentodella legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60

1. L' autorizzazione a finanziare gli interventi di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, prevista all' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, viene ridotta di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.

2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' ulteriore spesa complessiva di lire 17.000 milioni, di cui 3.000 milioni per l' anno 1987 con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera b), dell' articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e lire 14.000 milioni per l' anno 1989.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.2. - Spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2824 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento - finanziate con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

4. Sul precitato capitolo 2824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.

5. L' onere di lire 14.000 milioni, previsto dal comma 2, fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni per l' anno 1989, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

6. La denominazione del capitolo 2808 viene così modificata: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento >>.

Art. 2

Oneri di progettazione

1. Tra le spese per la realizzazione delle opere finanziabili ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, sono comprese quelle relative alla progettazione delle opere stesse.

CAPO II

Interventi per la realizzazione di opere pubblichedi competenza degli enti locali

Art. 3

Impianti di acquedotto e fognatura

1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. Sul precitato capitolo 2815, viene altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.

4. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.200 milioni.

5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

6. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 2.400 milioni. Al predetto onere di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 4

Rete di metanizzazione

1. Per le finalità previste dall' articolo 3. lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 30 milioni per l' anno 1987.

2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. Sul precitato capitolo 3095 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.

4. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite di impegno di lire 30 milioni.

5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

6. L' onere di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 60 milioni. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

7. Gli oneri relativi alle annualità per gli anni dal 1990 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 5

Municipi e cimiteri

1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 920 milioni per l' anno 1987.

2. Il predetto onere di lire 920 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. Sul precitato capitolo 2981 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.

4. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite di impegno di lire 640 milioni.

5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 640 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

6. L' onere di lire 1.280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 1.280 milioni. Al predetto onere di lire 1.280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 7

Modalità di concessione

1. La concessione dei contributi di cui al presente Capo è disposta con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I contributi possono essere concessi anche per opere in corso di realizzazione purché iniziate successivamente alla data di adozione della liberazione con la quale la Giunta regionale ha approvato il relativo programma.

CAPO III

Modifiche all' articolo 7- terdella legge regionale 7 marzo 1983, n. 20,recante interventi a favore dell' edilizia di culto

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 ter, L.R. 20/1983.

Art. 9

Norma transitoria

1. La disposizione di cui all' articolo 8 si applica anche alle domande di finanziamento presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non sia stato ancora emesso il formale provvedimento di concessione.

CAPO IV

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre1984, n. 47, recante normativa di prima attuazionedegli interventi nel settore energetico previsti dalla legge29 maggio 1982, n. 308

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 30/2002

Art. 11

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni del presente Capo.

CAPO V

Provvedimenti per il restauro delle facciatedegli edifici compresi nelle zone di recupero

Art. 12

Sovvenzione per il restauro delle facciatedi immobili compresi nelle zone di recupero

(2)(3)

1. L' Amministrazione regionale, nel contesto delle azioni volte a favorire il processo di riqualificazione urbana, è autorizzata a concedere ai Comuni una speciale sovvenzione per il restauro delle facciate e delle coperture degli immobili compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 84, L. R. 1/2005

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera a), L. R. 24/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 25, L. R. 12/2010

Art. 13

Destinatari delle sovvenzioni e spesa ammissibile

1. La speciale sovvenzione di cui all' articolo 12 viene utilizzata dai Comuni, limitatamente agli edifici compresi negli ambiti individuati ai sensi dell' articolo 14, per interventi diretti su edifici di proprietà comunale, nonché per la concessione di contributi << una tantum >> ai soggetti privati proprietari per il restauro delle facciate ivi compreso il restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali per i manti di copertura, per il restauro degli stessi. La contribuzione per i manti di copertura non è vincolata al restauro della facciata del fabbricato interessato.

(2)(6)

2. La spesa ammissibile alle provvidenze di cui al comma 1 a favore dei soggetti privati non può superare l'importo di 25 euro per mq. di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di gronda dell'edificio o per metri quadri di falda di copertura. La superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a quella della facciata, al fine della determinazione della spesa ammissibile.

(1)(3)(4)(7)

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sono disposti la revisione dell'importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT, nonché l'adeguamento dello stesso ai costi dell'intervento desunti dal prezzario regionale dei lavori pubblici.

(5)

4. Le provvidenze di cui all' articolo 12 non possono essere assegnate per interventi di recupero che già fruiscono di altri contributi pubblici.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 26, L. R. 23/2001

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 85, L. R. 1/2005

Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 85, L. R. 1/2005

Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, L. R. 16/2008

Comma 3 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 16/2008

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 82, L. R. 17/2008

Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 23, L. R. 45/2017

Art. 14

Modalità di scelta dei soggetti privatie ambiti territoriali di intervento

1. I Comuni ammessi dalla Giunta regionale ai benefici di cui all' articolo 12, determinano, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, le modalità di scelta dei soggetti privati da ammettere ai contributi << una tantum >> e gli ambiti territoriali di intervento.

Art. 15

Concessione, erogazione ed accertamentodella utilizzazione della sovvenzione

1. La concessione e la contestuale erogazione al Comune della sovvenzione di cui all' articolo 12 hanno luogo sulla base esclusivamente della presentazione della deliberazione comunale di cui all' articolo 14.

2. L' erogazione dei contributi ai singoli proprietari avviene con provvedimenti del Sindaco, adottati in attuazione della relativa deliberazione consiliare di concessione, a seguito di verifica dell' esatto adempimento dei lavori autorizzati.

3. L' accertamento che l' utilizzazione della sovvenzione abbia luogo per i fini e con le modalità previste dal presente Capo è eseguito dal competente Comitato di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.

Art. 16

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2989 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione: << Sovvenzioni speciali ai Comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.

3. Sul precitato capitolo 2989 viene altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo del medesimo capitolo 1080 del precitato stato di previsione.

CAPO VI

Norme regionali per agevolare la realizzazionedi parcheggi urbani

Art. 17

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 31/1995

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 87, L. R. 1/2005

Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

CAPO VII

Norme in materia di pianiper gli insediamenti produttivi

Art. 18

Effetti dell' approvazione dei pianie organo competente al rilascio dell' autorizzazioneall' occupazione temporanea d' urgenza

1. L' approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici negli stessi previsti.

2. La competenza al rilascio della autorizzazione all' occupazione temporanea d' urgenza spetta, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, al Sindaco del Comune in cui deve realizzarsi il piano.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.