1. L' Azienda regionale delle foreste e l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) assumono nel proprio bilancio le somme ricavate dalla cessione, effettuata in applicazione della presente legge, dei rispettivi beni immobili in gestione, destinandole ad investimenti per interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio, con priorità alle abitazioni concesse o da concedersi ai dipendenti, e di miglioramento fondiario dei beni immobili gestiti ai sensi della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché, in via residuale, per interventi di straordinaria manutenzione e di miglioramento fondiario di altri beni immobili regionali in gestione.