Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.
Art. 5
 
2. All' ente gestore è riservata la facoltà di richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni, qualsiasi altro documento atto a comprovare il diritto all' acquisto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 40/1991
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 40/1991
3 Comma 3 aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 40/1991