1. Nella determinazione del prezzo di cessione dell' immobile, effettuato sulla base di una perizia di stima, l' ente gestore terrà conto, in detrazione:
a) delle migliorie eventualmente apportate all' immobile stesso da parte dell' utente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;
b) dell' ammontare dei canoni di locazione o di affittanza già versati dai soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della presente legge, rivalutati alla data di stima.
2. In considerazione delle finalità sociali perseguite dal disciolto Ente Nazionale per le Tre Venezie, nonché della tipologia degli immobili finalizzata alla bonifica ed allo sviluppo agricolo della zona, il prezzo determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto del 30%.