Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 20
 IACP di Tolmezzo
(programma 1.1.1.)
1. Al fine di riportare a miglior equilibrio la situazione finanziaria dell' Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo, in relazione agli oneri sostenuti per il completamento e la sistemazione del patrimonio edilizio nel territorio di propria competenza, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a detto Istituto un finanziamento straordinario complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
2. Le quote annuali potranno essere erogate in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno. L' IACP di Tolmezzo dovrà allegare ai bilanci consuntivi relativi a detti anni una analitica relazione dimostrativa dell' utilizzo dei finanziamenti introitati per i fini di cui al comma n. 1.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 1.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 2031 (2.1.238.5.07.26) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo per riportare a miglior equilibrio la situazione finanziaria in relazione agli oneri sostenuti per il completamento e la sistemazione del patrimonio edilizio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, e lire 600 milioni per l' anno 1989.
CAPO II
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
CAPO III
 Interventi nei settori
della viabilità e dei trasporti
Art. 24
 Spese di avvio dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia
(programma 1.3.1.)
1. L' amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 600 milioni a favore della << Stazioni doganali ed autoportuali di Gorizia >> - Società per azioni - con sede in Gorizia quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria e dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia.
2. Le quote del finanziamento di cui al comma precedente potranno essere erogate in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno; la << SDAG >> è tenuta, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 11 - programma 1.3.1. - spese correnti - categoria 1.6 - Sezione IX - il capitolo 3361 (2.1.163.2.09.18) - con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla << SDAG >> - SpA - di Gorizia per le spese di primo impianto per funzionamento della Stazione confinaria dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
CAPO IV
 Interventi nel settore delle attività economiche
Art. 34
 Centro studi sul settore terziario
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del << Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli-Venezia Giulia >> denominato << Area tre >>, con sede in Trieste, per il perseguimento dei propri scopi statutari.
2. È fatto obbligo al suddetto Centro di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego del finanziamento con le modalità e nei tempi previsti nei decreti di concessione del finanziamento medesimo.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 23 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8703 (2.1.162.2.10.25.) con la denominazione << << Finanziamento a favore del Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli - Venezia Giulia - Area tre - con sede in Trieste - per il perseguimento dei propri scopi statutari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 350 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 a lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8703 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 36
 Contributi a favore delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
1. per le finalità previste dagli articoli 1 e 10/bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 (successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42), è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene elevato di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
CAPO V
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 42
 Strutture socio - assistenziali
(programma 2.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai consorzi specializzati per l' assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, di Pordenone e di Udine al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986, nonché alle Associazioni che gestiscono nella provincia di Trieste centri di riabilitazione per invalidi al fine di contribuire a coprire le spese di gestione di tale centri, con esclusione dei costi relativi ad oneri per personale sanitario.
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, con allegati: copia del bilancio dei consorzi dal quale risulti il disavanzo; rispettivamente preventivo delle spese da sostenere nel corso del 1987 da parte delle Associazioni, che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16, programma 2.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 5417 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari ai Consorzi per l' assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e di Udine per il ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986, nonché alle Associazioni della provincia di Trieste che gestiscono centri di riabilitazione degli invalidi per le relative spese di gestione >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1987.
Art. 43
 Centro internazionale di scienze meccaniche in Udine
(programma 2.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a favore del << Centro internazionale di scienze meccaniche >> con sede in Udine per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Palazzo del Torso di Udine - di proprietà del Comune di Udine - sede del Centro stesso, nonché per l' acquisto di arredi ed apparecchiature tecnico - scientifiche.
2. Le quote annuali del finanziamento di cui al comma precedente potranno essere erogate in via anticipata ed in un' unica soluzione; il CISM è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito del provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.3. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5859 (2.1.242.5.06.30) con la denominazione: << Finanziamento straordinario al CISM di Udine per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria del Palazzo del Torso, nonché per l' acquisto di arredi ed apparecchiature tecnico-scientifiche >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
2. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1987.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
8. L' onere di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 210 milioni.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 300 milioni a favore dell' << Unione ginnastica goriziana >>, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24, e per lavori di sistemazione, ristrutturazione e completamento delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.
12. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
13. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Nella denominazione del precitato capitolo 6540 la locuzione << della palazzina e delle palestre >> viene sostituita dalla locuzione << delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >>.
14. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 400 milioni a favore della Società ginnastica triestina, per le opere ed i lavori previsti dal precedente decimo comma e con le modalità di cui al precedente undicesimo comma.
15. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 18 - Programma 2.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 6542 (2.1.242.5.08.09) con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria a favore della Società ginnastica triestina per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.