1. Ai fini dell' utilizzo dei fondi ripartiti dallo Stato a termini dell'
articolo 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752 per il finanziamento degli interventi previsti dal
regolamento CEE n. 797/1985, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione a ripartire - nell' ambito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia - le disponibilitą da impiegare per gli interventi medesimi.