1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 13, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, si intende che l' Amministrazione regionale può avvalersi del fondo speciale di cui alla medesima disposizione per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall'
articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, così come modificato ed integrato dall'
articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e dall'
articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4, in alternativa all' emanazione diretta di atti di spesa a favore degli istituti mutuanti.