Art. 60
Contributi sugli interessi
per investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Il contributo in conto interessi dell' Amministrazione regionale ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è elevato, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati anteriormente al 1 gennaio 1987, alla misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento determinato ai sensi dell'
articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula stessa, o altro minore tasso e la rata calcolata al tasso del 7%.
2. La quota di maggior contributo per effetto dell' elevazione di cui al precedente comma viene corrisposta a fronte delle rate di ammortamento in scadenza a partire dal 30 giugno 1987.
3. Il capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, cui fanno carico gli oneri conseguenti al disposto di cui ai precedenti commi, presenta sufficiente disponibilità.