Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
Art. 24
 Spese di avvio dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia
(programma 1.3.1.)
1. L' amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 600 milioni a favore della << Stazioni doganali ed autoportuali di Gorizia >> - Società per azioni - con sede in Gorizia quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria e dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia.
2. Le quote del finanziamento di cui al comma precedente potranno essere erogate in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno; la << SDAG >> è tenuta, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 11 - programma 1.3.1. - spese correnti - categoria 1.6 - Sezione IX - il capitolo 3361 (2.1.163.2.09.18) - con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla << SDAG >> - SpA - di Gorizia per le spese di primo impianto per funzionamento della Stazione confinaria dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.