Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
Art. 16
 Riduzione limiti d' impegno
1. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 1.500 milioni, autorizzato con l' articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 7136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 531 milioni per l' anno 1987 e di lire 706 milioni per l' anno 1988.
2. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 ed iscritte sul capitolo 7732 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 2595 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.826 milioni per l' anno 1988.
3. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 300 milioni, autorizzato, con decorrenza dall' anno 1984, con l' articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, ed iscritte sul capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono ridotte di lire 246 milioni per l' anno 1987 e di lire 278 milioni per l' anno 1988.
4. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 ed iscritte sul capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 951 milioni per l' anno 1987 e di lire 940 milioni per l' anno 1988.
5. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 14 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, ed iscritte sul capitolo 1365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
6. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 1.400 milioni, autorizzato con l' articolo 32 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 2604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 582 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.
7. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, ed iscritte sul capitolo 8167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono ridotte di lire 683 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
8. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 5283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 113 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.
9. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 ed iscritte sul capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anno 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 102 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
10. Le annualitą relative al limite d' impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.