Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.
Art. 6
 
1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, di cui all' articolo 1 della presente legge, i Direttori delle riserve di caccia di diritto, cui spetta organizzare tale forma di caccia, sentito il Consiglio direttivo delle riserve medesime ed i concessionari delle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, predispongono per le popolazioni delle specie interessate, censimenti e piani di abbattimento, i quali devono, fra l' altro, indicare il numero massimo - correlato ai risultati dei censimenti - di esemplari da prelevare per singole specie.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 14, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 43, comma 15, L. R. 30/1999
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 43, comma 16, L. R. 30/1999
4 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.