Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.
Art. 5
 
4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l' invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.
5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsto dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 11, comma 1, L. R. 21/1993
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 24/1996
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 13, L. R. 30/1999
4 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, L. R. 13/2000
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 10/2003
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
9 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.