Art. 3
4. Per il gallo cedrone ed il gallo forcello č comunque vietata qualsiasi forma di caccia, compresa quella autunnale, in tutte quelle riserve di diritto nelle quali la Regione accerti una consistenza e/o densitā inferiore ai limiti minimi che saranno fissati per ciascuna delle due specie con il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al successivo articolo 6.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991
2 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991
3 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.