Art. 1
1. Sul territorio del Friuli-Venezia Giulia viene introdotta, ai fini di protezione, incremento, conoscenza e sfruttamento razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti delle specie, nei periodi e con le modalità, indicati nelle disposizioni che seguono, tenendo altresì conto dei sistemi di gestione venatoria praticati nel Centro Europa.
2. La caccia di selezione, di cui al comma 1., si pratica in via alternativa agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente nei confronti delle specie qui considerate.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 43, comma 12, L. R. 30/1999
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 48, comma 7, L. R. 13/2009