Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
Art. 2
 
2. È ammesso l' uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3.
3. La caccia selettiva di cui al comma 1. può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 6/2008
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 6/2008
3 Comma 4 sostituito da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 4
 
1. Nelle singole riserve di caccia di diritto l' assemblea dei soci può stabilire di praticare sull' intero territorio o su parte di esso, in alternativa a tutte le altre forme di caccia consentite nei confronti delle specie interessate, la caccia di selezione di cui alla presente legge. Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona - ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione - della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.
3. Nel caso in cui la caccia di selezione venga praticata su parte del territorio della riserva di caccia di diritto, il piano di abbattimento, di cui al successivo articolo 6, deve riguardare la sola zona destinata a tale forma di caccia ed il socio praticante la medesima non può esercitare per quelle specie nei cui confronti esercita la caccia di selezione altre forme di caccia sull' intero territorio della riserva.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 21/1993
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 24/1996 con effetto dalla stagione venatoria 1997-1998.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 10/2003
4 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 10/2003
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 3, L. R. 6/2008
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 43, comma 4, L. R. 6/2008
7 Comma 3 ter aggiunto da art. 43, comma 4, L. R. 6/2008
Art. 5
 
4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l' invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.
5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsto dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 11, comma 1, L. R. 21/1993
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 24/1996
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 13, L. R. 30/1999
4 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, L. R. 13/2000
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 10/2003
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
9 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
Art. 6
 
1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, di cui all' articolo 1 della presente legge, i Direttori delle riserve di caccia di diritto, cui spetta organizzare tale forma di caccia, sentito il Consiglio direttivo delle riserve medesime ed i concessionari delle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, predispongono per le popolazioni delle specie interessate, censimenti e piani di abbattimento, i quali devono, fra l' altro, indicare il numero massimo - correlato ai risultati dei censimenti - di esemplari da prelevare per singole specie.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 14, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 43, comma 15, L. R. 30/1999
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 43, comma 16, L. R. 30/1999
4 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 15/1991
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 21/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1 ter, L. R. 21/1993 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1 quater, L. R. 21/1993 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
4 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 11
 
1. Dal trentesimo giorno successivo all' emanazione del decreto di cui all' articolo 6 della presente legge, è abrogato l' articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, e cessa di avere applicazione nel territorio regionale l' articolo 43 del RD 5 giugno 1939, n. 1016, ed ogni altra norma comunque incompatibile con le disposizioni di cui alla presente legge.