Legge regionale 15 maggio 1987 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 16/05/1987

Modifiche della misura dei compensi ai componenti esterni di organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

Art. 1

1. Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, gli importi di lire 10.000 e di lire 30.000 vengono, a decorrere dal 1 gennaio 1987, sostituiti rispettivamente con gli importi di lire 20.000 e di lire 60.000.

Art. 2

1. Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.