﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 28 aprile 1987

      , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi straordinari per  le  cooperative  danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e  integrazione  di leggi in materia di agricoltura.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per sovvenire alla  situazione  di  difficoltà  e  di pesantezza economica  nella  quale  versano  le  cooperative esercenti attività di allevamento del bestiame che ricadono nei territori dichiarati zona infetta da afta epizootica dai Sindaci   competenti  oppure  zona  di  protezione  da  afta epizootica  con  le  ordinanze  del  Presidente della Giunta regionale n.  0344/Pres. del 29 luglio 1986,  n.  0363/Pres. del 6 agosto 1986 e n.  0387/Pres. del 25  agosto  1986,  l' Amministrazione regionale è  autorizzata  a  concedere alle suddette  cooperative  prestiti  agrari  di  soccorso  della durata di  cinque anni, oltre al periodo di preammortamento, con le disponibilità  della  sezione  speciale del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale  20  novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I prestiti saranno commisurati in base alle  spese  di gestione quali risultano  dall' ultimo  bilancio  approvato, deducendo l' importo di eventuali prestiti  agevolati  negli interessi conseguiti nell' annata  in  corso  per  sopperire alle medesime spese di conduzione e/o gestione aziendale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La provvidenza di  cui  ai  commi  precedenti  potrà, altresì, essere concessa  -  prescindendo  dall' ubicazione della sede  sociale  -  alla  cooperativa  agricola  per  la valorizzazione e commercializzazione del bestiame  da  carne vivo  nonché  per  la  macellazione,  la  lavorazione,   la conservazione   e   la   commercializzazione   delle   carni costituita ai sensi dell' articolo 2 della  legge  regionale 13 maggio 1974, n.  18.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La Giunta regionale stabilirà per la  provvidenza  di cui al presente  articolo,  con  proprie  deliberazioni,  le procedure  per  la  presentazione  delle   domande   nonché l' importo da concedere a prestito che, comunque, non potrà essere  superiore  a   lire   250   milioni   per   ciascuna cooperativa; alle operazioni di  prestito  si  applicano  le disposizioni contenute nella  legge  regionale  20  novembre 1982, n.  80 e successive modificazioni e integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per la  concessione  della  provvidenza  prevista  dal presente articolo si prescinde  dalle  disposizioni  di  cui all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n.  10 e successive modifiche e integrazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le provvidenze di cui al  punto  1)  del  primo  comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n.  16 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  possono   essere concesse anche per l' acquisto di fabbricati e pertinenze da destinare all' allevamento del bestiame.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le provvidenze di cui al punto 1) e al  punto  2)  del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n.  16 e successive modifiche e integrazioni,  possono essere concesse anche per l' allevamento  degli  animali  da pelliccia.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le provvidenze di cui al  punto  3)  del  primo  comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n.  16 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  possono   essere concesse  anche  per     l' acquisto,     l' ampliamento   e l' ammodernamento delle strutture, dei  fabbricati  e  degli impianti   previsti   in   detto   punto   e   sono   estese all' acquisto,   alla   costruzione,       all' ampliamento, all' ammodernamento e alla trasformazione di essiccatoi  per semi proteoleaginosi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><a name="art5"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   5</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La lettera l) del primo comma dell' articolo  5  della legge  regionale  20  novembre  1982,  n.  80  e  successive modifiche e integrazioni, è sostituita dalla seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  l) prestiti e/o mutui  per la costruzione e/o l' acquisto    di strutture, impianti fissi  e  mobili,  attrezzature  e    pertinenze per coltivazioni ortofloricole.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel  secondo  comma   dell' articolo  6  della  legge regionale 20 novembre 1982, n.  80 e successive modifiche  e integrazioni, le parole &lt;&lt;  per  l' impiego  della  dotazione iniziale del fondo  &gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;  per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990  &gt;&gt;.</p></p><a name="art8"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   8</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel  quadro  delle  azioni  a  carattere  orizzontale promosse dal Ministero dell' agricoltura e delle  foreste  a sostegno dell' agricoltura ai sensi dell' articolo  4  della legge 8 novembre 1986, n.  752, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  partecipare  a  tali  azioni  mediante  la stipulazione di convenzioni con il  predetto  Ministero  ed, eventualmente  con  enti,  associazioni  ed  organismi   sia pubblici che privati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per   la    copertura    degli    oneri    derivanti all' Amministrazione regionale dalle convenzioni di  cui  al precedente   comma,     l' Amministrazione   stessa   potrà utilizzare  gli  stanziamenti  iscritti  nei  capitoli   del bilancio  regionale  che  concernono  interventi  rientranti nell' ambito delle predette azioni a carattere orizzontale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per la mancata  commercializzazione  -  a  seguito  di ordinanza  della   competente   autorità   -   di   animali riscontrati contaminati da radioattività dopo il  2  maggio 1986,   l' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere agli allevatori dei medesimi ed  alle  cooperative tra gli stessi costituite una indennità  pari  al  100  per cento del valore di mercato dei capi distrutti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La medesima indennità potrà essere corrisposta anche nel caso che gli animali, anziché essere  distrutti,  siano destinati ad alimentazione zootecnica; in  tal  caso  dovrà essere dedotto il ricavato da tale utilizzazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L' indicazione del valore di mercato di  ciascun  capo è effettuata dal Direttore   dell' Ispettorato  provinciale dell' agricoltura   competente   per   territorio,   sentita l' Associazione   provinciale   degli   allevatori   e    il responsabile del settore veterinario dell' Unità  sanitaria locale capoluogo di provincia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Ai fini della concessione della provvidenza di cui  ai commi precedenti si applicano  le  disposizioni  di  cui  al secondo e terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n.  44.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Gli oneri derivanti  dall' applicazione  del  presente articolo fanno  carico  al  capitolo  7486  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989  e  del  bilancio  per   l' anno  1987,   il   cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  alle  singole  Comunità  montane   finanziamenti straordinari per un importo complessivo non superiore  a  50 milioni  affinché  possano  approvvigionare  di  foraggi  e mangimi gli allevatori dei Comuni nei quali,  a  seguito  di contaminazione da radioattività conseguente  all' incidente nucleare  di  Chernobyl,  le  autorità  competenti  abbiano vietato l' utilizzo del foraggio raccolto in zona a fini  di alimentazione del bestiame.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con i fondi attribuiti le Comunità  montane  potranno effettuare  acquisti  di  prodotti  da  distribuire   oppure rimborsare a Comuni e/o allevatori per acquisti effettuati a seguito dei provvedimenti di divieto anzidetto.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica  del  terzo  comma dell' articolo 11 della legge regionale 3  giugno  1978,  n. 48, tra le somme derivanti da  economie  realizzate  durante l' esecuzione dei lavori  si  intendono  comprese  anche  le somme che si rendano disponibili a seguito   dell' esenzione dall' IVA ancorché  le  stesse  siano  state  previste  per l' assolvimento  del  tributo  medesimo    all' atto   della concessione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione dei  precedenti articoli 2, 3 e 4 fanno carico al capitolo 7104 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1987-1989 e del bilancio  per   l' anno  1987,  il  cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La denominazione del  capitolo  7104  dello  stato  di previsione  della  spesa  dei  bilanci  citati  viene  così modificata: &lt;&lt;  Contributi, ivi  inclusi  quelli  integrativi degli interventi statali, per  l' attuazione  di  interventi diretti    al     miglioramento,     razionalizzazione     e perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica  ed  alla valorizzazione   dei    prodotti    zootecnici,    per    la concentrazione della  lavorazione  del  latte,  nonché  per l' attuazione dei programmi di risanamento e  di  profilassi del bestiame (articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio  1967,  n.   16   e   successive   modificazioni   ed integrazioni, articolo 3  della  legge  regionale  3  giugno 1978, n.  48, articolo 13 della legge regionale 27  novembre 1981, n.  79, articolo 1 della legge regionale  25  febbraio 1975, n.  13, articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n.  58)  &gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità di cui al precedente articolo  11  è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e  del  bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n.  20, programma 3.1.5, spese correnti - Categoria  1.5  -  Sezione  X  -  il capitolo  7416  ( 2.1.154.2.10.10 )  con  la  denominazione: &lt;&lt;  Finanziamenti straordinari  alle  Comunità  montane  per approvvigionare di foraggi  e  mangimi  gli  allevatori  dei Comuni nei quali, conseguentemente  all' incidente  nucleare di Chernobyl, sia stato vietato   l' utilizzo  del  foraggio raccolto in zona  &gt;&gt; e con lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire  50  milioni  si  fa  fronte mediante storno, di pari importo, dal  capitolo  7486  dello stato di previsione precitato: detto importo  corrisponde  a parte della quota non  utilizzata  al  31  dicembre  1986  e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo  comma,  della legge  regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con   decreto dell' Assessore all' agricoltura n.  7 del 20 gennaio 1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul predetto capitolo 7416 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50  milioni,  cui si fa fronte prelevamento, di pari  importo,  dal  precitato capitolo 7486 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio per l' anno 1987.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p></body></html>