Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 36, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO II
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7
 Edilizia pubblica
(programma 1.2.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
I mutui, assistiti dai contributi regionali previsti dalle norme richiamate al precedente quarto comma, possono essere garantiti per capitale ed interessi dall' Amministrazione regionale.
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal precedente comma faranno carico al capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 13
 Strutture socio - assistenziali sostitutive
dei presidi ospedalieri di Codroipo, Cormons e Grado
(programma 2.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), secondo comma, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, specificatamente dirette alla realizzazione ed al potenziamento delle strutture socio - assistenziali sostitutive degli attuali presidi ospedalieri di Codroipo, Cormons e Grado, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 5285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della formazione professionale e della cultura
Art. 18
 Interventi nel settore dei beni culturali
(programma 2.3.6.)
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989.
Note:
1 Decimo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 22
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della già citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2010
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
CAPO III
 Interventi nei settori dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e del turismo
Art. 40
 Contributi a favore
delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
Per le finalità previste dagli articolo 1 e 10/bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità, autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
CAPO V
 Interventi nei settori dei traffici e dell' autotrasporto merci
TITOLO V
 ALTRI INTERVENTI
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 51
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il pagamento del premio di fine lavoro e dell' indennità di fine servizio ai giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, per l' attuazione dei progetti specifici predisposti dal Servizio del libro fondiario e dal Servizio dei beni ambientali e culturali e dall' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), da calcolarsi in relazione al periodo di tempo prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato secondo le modalità nella misura stabilita dai rispettivi contratti.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 35 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 35 milioni fa carico al capitolo 5487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
TITOLO VI
 RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI
DI SPESA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI NEL
TRIENNIO 1987- 1989
Art. 52
 Edilizia, opere ed interventi pubblici
(programmi 1.1.3., 0.6.3., 1.5.3., 1.1.1. e 2.5.1.)
La spesa di lire 2 miliardi rideterminata per l' anno 1987 con l' articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20 miliardi per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36, viene modificata in lire 5 miliardi per l' anno 1987, lire 10 miliardi per l' anno 1988 e lire 5 miliardi per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 3.650 milioni per l' anno 1988, autorizzata con il quinto comma dell' articolo 11 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 e iscritta sul capitolo 8803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, viene suddivisa in ragione di lire 3 miliardi per l' anno 1988 e lire 650 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
La spesa di lire 13.500 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 42 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, viene suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1987, lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 53
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 9.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989, autorizzata, rispettivamente, per lire 4.500 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con l' articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e, per lire 4.500 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 41 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 16.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1988 così come rideterminata con il quarto comma dell' articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 6.000 milioni per l' anno 1987, lire 7.000 milioni per l' anno 1988 e lire 3.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 24.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989, autorizzata, rispettivamente, per lire 9.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con l' articolo 13 della legge regionale 2 giugno 1982, n. 44, per lire 3.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con il settimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e per lire 12.000 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 11.000 milioni per l' anno 1987, in lire 8.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con l' articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 1.500 milioni per l' anno 1987 e lire 1.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al precitato capitolo 3503.
Art. 54
 Opere di bonifica, di sistemazione idrogeologica
e di tutela dell' ambiente
(programmi 1.4.2., 1.5.2., 3.1.1., 1.2.3. e 3.1.5.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 8.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 16.500 milioni per gli anni 1987 e 1988 così come rideterminata con il primo comma dell' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l' articolo 19 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20 miliardi per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con il primo comma dell' articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 10 miliardi per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 55
 Strutture socio - sanitarie
(programmi 2.1.3. e 2.1.5.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 2.000 milioni per l' anno 1987, 8.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 8.000 milioni, rideterminata, per l' anno 1987, con l' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e lire 3.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 56
 Istruzione ed istituzioni culturali
(programmi 2.3.5. e 2.4.2.)
La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l' anno 1988 con il primo comma dell' articolo 32 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 4.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 47, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi rideterminata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 57
 Strutture turistiche
(programmi 3.5.2. e 3.5.3.)
La spesa di lire 1.700 milioni per l' anno 1987, come autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, ridotta con l' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, viene suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1987 e lire 1.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 10.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con il quarto comma dell' articolo 43 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1989.
TITOLO VII
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 59
 Modifica delle competenze
in materia di carta tecnica regionale
La lettera c) dell' articolo 27 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come inserito con l' articolo 2, XIII, della legge regionale 31 agosto 1973, n. 49, viene così sostituita:
<< c) gli adempimenti giuridico - amministrativi, connessi alle materie attribuite all' Assessorato. >>.

Al n. 1 dell' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, viene aggiunta la seguente locuzione: << , nonché di provvedere agli ed amministrativi, relativi all' affidamento di consulenze ed incarichi diretti alla formazione ed all' aggiornamento della carta tecnica regionale; >>.
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 61
 Attuazione regolamenti CEE
Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 797/1985 relative ai regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agli investimenti collettivi nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 75/268/CEE, la Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, i criteri, le condizioni e le procedure per l' applicazione dei regimi di aiuti agli investimenti medesimi. Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, in materia di indennità compensativa per le zone di montagna e svantaggiate e di tenuta delle contabilità, si applicano le disposizioni della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34.
Ai fini dell' attuazione del regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento e dall' articolo 5, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del regolamento di cui al precedente comma e della predetta legge statale, fanno carico ai capitoli 4081, 4167, 7488, 7490, 7492, 7494 e rispettivamente ai capitoli 4080, 4166, 7487, 7489, 7491 e 7493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 62
Per la concessione dei finanziamenti di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altri settori che esercitano anche attività in quello dell' agricoltura - loro consorzi, consorzi di bonifica e associazioni provinciali degli allevatori, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dello stesso articolo 1, è modificata in quella del 31 ottobre 1986.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 4, L. R. 12/1995
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989