Legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2016

Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3.
Art. 2
 Finanziamento delle opere
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8386 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene sostituita dalla seguente: << Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l' estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche >>.
Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, così come sostituito dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8425 con la denominazione << Contributi in conto capitale a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l' estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche, nonché finanziamenti alla SNAM SpA per la costruzione di condotte di allacciamento delle reti interne dei Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).