Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO II
Art. 11
 
In via di interpretazione autentica, il parere di competenza della Commissione consiliare speciale previsto dall' articolo 21, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è espresso in sede di approvazione dei criteri di riparto dei fondi occorrenti per il finanziamento complessivo degli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall' articolo 20 della stessa legge regionale.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 167, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 14
 
A favore di coloro che subentrano nell' assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.
La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell' emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con l' applicazione degli originari indici di aggiornamento recati nel decreto di concessione del contributo volturato al nome del socio subentrato.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 26/1988
2 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 59, comma 2, L. R. 26/1988
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 60, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 15
 
L' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte da ultimo con l' articolo 22 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:
- al secondo comma, le parole << entro sei mesi >> e le parole << non oltre quattro anni >> sono rispettivamente sostituite dalle parole << entro due anni >> e << non oltre sei anni >>;
- il terzo comma è sostituito dal seguente:<< Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune competente per un periodo non superiore a tre anni, in presenza di comprovati motivi. >>.

Art. 16
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dal precedente articolo 15, il termine di due anni per il rientro degli emigranti decorre dalla data di emissione del decreto di concessione in tutti i casi in cui il contributo è accordato per un alloggio già munito del certificato di abitabilità. Conseguentemente, nei casi sopradescritti il periodo di sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione, fissato quale limite massimo per il rientro degli emigranti, non trova applicazione.
Art. 17
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il requisito del distacco dal nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi sussistente anche qualora il nucleo originario non abbia fruito, per qualsiasi motivo, del contributo cui avrebbe avuto diritto.
Art. 18
 
I contributi di cui all' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano stati concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge agli insegnanti di scuole statali, ai dipendenti delle aziende autonome statali, nonché al personale militare di carriera e della polizia di Stato possono essere integrati, a domanda da presentarsi al Comune entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla misura del 100%, a condizione che gli interessati avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
La concessione del contributo è disposta previo conguaglio dell' importo complessivo delle rate di contributo ventennale costante eventualmente già riscosse sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
L' importo delle rate soggetto a conguaglio è attestato da dichiarazione della Segreteria generale straordinaria.
Art. 19
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni trenta dall' entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai sinistrati che, muniti di ogni altro requisito prescritto, risiedevano di fatto, alla data del 6 maggio 1976, presso un alloggio distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, pur risultando anagraficamente residenti anche in diverso Comune.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 21
 
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 29 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è così modificato:
- al primo comma, la lettera c) del punto 3) è sostituita dalla seguente:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >>;
- al settimo comma, le parole << dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge. >> sono sostituite dalle parole << dalla presente legge e, in via subordinata, ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. >>;
- il nono comma è sostituito dal seguente:<< L' alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. >>;
<< Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente nono comma. >>;
- al sedicesimo comma, dopo le parole << anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata >>, sono aggiunte le parole << ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell' attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dallo IACP competente per territorio >>.

Art. 23
 
L' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
- al primo comma, punto 4, le parole << per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >> sono sostituite dalle seguenti: << per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >>;
- al primo comma, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente punto:
<< 5) il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento. >>.

Art. 25
 
I finanziamenti disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, da queste eventualmente impiegati per la realizzazione di opere ed impianti pubblici su aree appartenenti ai Comuni terremotati, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ivi compresi quelli connessi al rilascio della dichiarazione prevista dall' articolo 81 della surrichiamata legge regionale, come sostituito dall' articolo 26 della presente legge, sempreché l' opera o l' impianto finanziato sia destinato a soddisfare un interesse pubblico sovracomunale.