Art. 12
Per le finalità previste dal precedente articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1986, di lire 700 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7947 con la denominazione: << Contributi per favorire l' insediamento di Centri di innovazione industriale nelle province di Trieste e Gorizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1986, di lire 700 milioni per l' anno 1987 e lire 800 milioni per l' anno 1988.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).