Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 10
1. Il piano di bacino per il trasporto pubblico locale è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all' articolo 12.
2. Il piano può essere modificato o integrato in ogni tempo, quando ragioni di necessità o di opportunità lo richiedano, con la medesima procedura di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 127, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.