Art. 1
(Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
2.
L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede:
a) entro due anni dall'entrata in vigore della
legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del
decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 9/1999
2 Secondo comma sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2008
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 16/2008
4 Primo comma abrogato da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 16/2008
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera e), L. R. 16/2008
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 57, comma 1, lettera f), L. R. 16/2008