Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
TITOLO V
 DISCIPLINA
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
 Definizioni
Art. 28
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 Servizi di linea
in regime di concessione
Art. 30
La concessione di esercizio di linea deve disporsi per unità di gestione, costituita come da articolo 29 della presente legge.
Le concessioni di esercizio di linea ordinaria possono essere provvisorie o definitive.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e sono revocabili in ogni tempo.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
4 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
5 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
6 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
7 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 31
Le concessioni sono accordate ad aziende o imprese che posseggano adeguati requisiti di idoenità tecnica e di capacità finanziaria e che accettino di svolgere il servizio secondo le previsioni e le prescrizioni del piano regionale per il trasporto pubblico locale e dei relativi piani di bacino, con l' osservanza delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche stabilite nell' apposito disciplinare.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 33
Il concessionario è tenuto all' osservanza di tutte le disposizioni fornite dall' Amministrazione regionale o dall' ente concedente per assicurare la regolarità dell' esercizio dei servizi pubblici di trasporto passeggeri.
In particolare, il concessionario è tenuto a dotarsi di un regolamento di vettura uniformato ad un disciplinare - tipo deliberato dalla Giunta regionale.
È tenuto altresì a fornire agli organi preposti alla vigilanza dati e documentazione statistiche concernenti il servizio.
Restano fermi gli obblighi, a carico del concessionario, previsti da leggi dello Stato, per il trasporto di effetti postali.
Prima di attuare il servizio, il concessionario dà esecuzione agli adempimenti imposti dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di regolarità della gestione e di sicurezza dell' esercizio, fornendone prova all' ente concedente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 35
Qualsiasi variazione o sostituzione, anche temporanea, della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dall' ente che ha disposto la concessione.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 36
L' ente concedente ha facoltà di revocare la concessione con atto motivato, nel caso vengano meno le ragioni di interesse pubblico che avevano a suo tempo giustificato il rilascio, in particolare in dipendenza delle modifiche e delle revisioni dei piani, regionale o di bacino, del trasporto pubblico locale.
In caso di revoca nessuno indennizzo spetta al concessionario revocato.
Potranno essere invece rilevati dal subentrante gli impianti fissi ed il materiale mobile, sulla valutazione dei quali, in caso di mancato accordo, sarà chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall' Amministrazione concedente, uno dal concessionario revocato, uno dal Presidente del Tribunale amministrativo del Friuli - Venezia Giulia.
Resta comunque riservata all' accordo tra le parti la valutazione degli altri elementi patrimoniali dell' azienda revocata.
Nella stima dei beni mobili ed immobili dovrà essere detratto l' importo degli eventuali contributi corrisposti dall' Amministrazione statale o dall' Amministrazione regionale al concessionario revocato per l' acquisizione dei medesimi.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 38
I provvedimenti di revoca, modifica e decadenza della concessione sono notificati, a cura degli organi competenti ad emetterli, agli interessati entro dieci giorni dalla loro esecutività.
Avverso i provvedimenti è ammessa opposizione allo stesso organo che li ha emanati, che decide con provvedimento definitivo.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 39
Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio nonché la continuità del relativo esercizio, le imprese concessionarie sono tenute a predisporre le tabelle descrittive della dotazione organica degli addetti e delle diverse forme d' impiego del personale sulle linee.
Le tabelle sono approvate dall' ente concedente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 41
Gli orari dei servizi di linea e le eventuali variazioni sono sottoposti all' approvazione dell' ente concedente.
Al fine di consentire la pubblicazione di un orario regionale finalizzato a favorire la fruizione dei servizi da parte degli utenti, la Regione emana direttive, da approvarsi dalla Giunta regionale, per la formazione e diffusione dello stesso.
Le aziende concessionarie sono tenute a fornire tutti gli elementi utili alla redazione del predetto orario regionale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 43
È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti, al di fuori delle disposizioni che seguono.
In applicazione dei principi contenuti nella vigente normativa statale, hanno diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale di linea i titolari di tessera di libera circolazione rilasciate dall' Amministrazione statale.
Sono ammesse altresì - limitatamente alle linee gestite dai rispettivi datori di lavoro - le agevolazioni di viaggio previste dall' articolo 34 - primo comma - dell' allegato A del RD 8 gennaio 1931, n. 148, per gli agenti e loro familiari, dipendenti da aziende soggette alle norme dell' equo trattamento.
Ulteriori agevolazioni nei limiti di legge sono individuate dalla Giunta regionale in sede di determinazione delle tariffe di trasporto pubblico locale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 44
Nei casi di violazione delle norme contenute nel presente articolo, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 250.000 a lire 1.500.000.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da a) a d) sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 750.000.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da e) a l) sono punite - fatta salva ogni altra conseguenza amministrativa o penale - da un minimo di lire 750.000 ad un massimo di lire 1.500.000.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 45
La concessione per la costruzione e l' esercizio di un' autostazione ad uso di più servizi pubblici di linea, inserita in un piano di bacino, è rilasciata dall' Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentito il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, fatte salve le competenze del Comune interessato in materia urbanistica.
In difetto di specifiche previsioni dei piani di bacino, la localizzazione di una nuova autostazione è subordinata al parere della Provincia interessata.
L' atto di concessione determina la durata della medesima e il regolamento di gestione.
Le spese di esercizio e di ammortamento dell' autostazione sono a carico del concessionario della stessa.
I concessionari dei servizi di linea, facenti capo all' autostazione, concorrono alle spese di esercizio e di ammortamento nella misura e secondo le modalità stabilite, caso per caso, nel regolamento di gestione, tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.
Il Comune interessato può rendere obbligatorio l' uso dell' autostazione, nel caso in cui più servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO III
 Servizi non di linea in regime di autorizzazione
Art. 46
I trasporti collettivi con autobus ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L' autorizzazione e rilasciata dall' Assessore regionale alla viabilità, ai trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, se il percorso interessa più bacini di traffico, dal Presidente della Provincia, se il percorso si svolge all' interno di un solo bacino di traffico.
L' autorizzazione per adibire, in via eccezionale, a noleggio con conducente, l' autobus destinato a servizio di linea è rilasciata dall' ente che ha accordato la concessione delle linee alle quali l' autobus è adibito.
Le linee autorizzate non sono tenute all' osservanza delle norme tariffarie e di servizio previste dalle leggi regionali per le linee ordinarie.
La Giunta regionale con apposita deliberazione, può determinare le tariffe minime o massime e le modalità di esercizio dei trasporti di cui al presente articolo, al fine di garantire uniformità tariffaria su tutto il territorio regionale.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 46, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.