Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
TITOLO IV
 ATTRIBUZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 20
Per un' organica gestione e disciplina del trasporto pubblico locale, il territorio regionale è ripartito in bacini di traffico.
Di norma, il bacino di traffico coincide con il territorio delle province.
Per esigenze di funzionalità, una o più circoscrizioni comunali possono essere aggregate ad un bacino diverso da quello della provincia di appartenenza amministrativa.
All' interno della provincia di Udine possono essere individuati due bacini di traffico, la cui gestione può essere delegata ad Enti pubblici a base territoriale.
Le determinazioni relative ai commi precedenti sono assunte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali.
La modifica delle circoscrizioni di bacino può essere disposta, con la stessa procedura, anche su richiesta dei Comuni interessati, sentite le Province.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 23
Ai fini ed agli effetti della presente legge, le linee regionali delegate alle Province, ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 22, sono considerate comprensoriali.
Le linee comprensoriali possono essere urbane ed extraurbane.
Sono classificate extraurbane tutte le altre linee.
La classificazione di linea urbana o extraurbana è disposta all' atto dell' istituzione del servizio.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 24
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 26
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.