1.
Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica viene formato con le seguenti modalità:
a) è predisposto a cura della competente struttura regionale, previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;
b) sul progetto di piano è sentito, altresì, il parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta;
c) è adottato con deliberazione della Giunta regionale;
d) esperite le procedure di adozione di cui alle lettere b) e c), il progetto di Piano è depositato presso la competente struttura regionale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale;
e) chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto di Piano e far pervenire, entro trenta giorni dalla data di deposito di cui alla lettera d), osservazioni ai contenuti dello stesso;
f) copia del progetto di Piano è, altresì, inviata agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera a);
g) scaduto il termine di cui alla lettera e), il progetto di Piano, eventualmente modificato a seguito dell' accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 57, comma 1, lettera h), L. R. 16/2008
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, lettera i), L. R. 16/2008