Art. 11
Al fine di favorire la mobilità delle persone e delle merci nelle principali aree urbane regionali, ridurre la congestione, contenere i consumi energetici, incentivare l' uso del mezzo pubblico e salvaguardare l' ambiente, i comuni capoluogo di provincia e quelli indicati in apposito elenco, da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data della approvazione della presente legge, sentite le Province, predispongono un piano per il traffico, avente lo scopo di ottimizzare l' uso delle risorse disponibili in sistemi e mezzi di trasporto, migliorandone il livello di servizio.
Tutti gli altri Comuni della regione, hanno comunque facoltà di dotarsi del piano di cui al comma precedente.
Con la delibera di adozione del piano per il traffico il Comune può disporre che esso costituisca, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente.
Copia del piano è inviata alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.