﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 30 agosto 1986

      , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/10/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi regionali per l' istituzione di parchi  urbani e  per  il  recupero  di   aree   in   degrado   ambientale. Integrazione e rifinanziamento  del  Titolo  I  della  legge regionale 24 gennaio 1983, n.  11.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 194, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI REGIONALI PER L' ISTITUZIONEDI PARCHI URBANI E PER IL RECUPERODI AREE IN DEGRADO AMBIENTALE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finalità ed obiettivi</span></p><p style="text-align: justify;">Fra gli obiettivi per una corretta politica  di  gestione del territorio l' Amministrazione regionale pone quello  del recupero ambientale di aree urbane  ed  extraurbane,  inteso come qualificazione del tessuto urbano  sia  in  termini  di efficienza della struttura che in termini di  forma  urbana, nonché come riequilibrio di eventuali situazioni di degrado dell' ambiente.</p><p style="text-align: justify;">L' amministrazione regionale definisce gli interventi  di cui al precedente  comma  nel  quadro  delle  norme  per  il recupero  del  patrimonio  edilizio  e  la  riqualificazione urbana con particolare riguardo ai centri  storici  indicati dal Piano urbanistico regionale.</p><p style="text-align: justify;">A tal fine l' Amministrazione regionale,  attraverso  gli interventi previsti dalla presente legge, intende promuovere la realizzazione di parchi urbani ed il risanamento di  aree in  situazioni  di  degrado   ambientale,   quale   elemento essenziale del processo di recupero del tessuto urbano.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi regionali</span></p><p style="text-align: justify;">Per il  perseguimento  degli  obiettivi,  individuati  al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale:<p style="text-align: justify;">a) promuove l' informazione  sui  problemi  della  tutela  e    mantenimento dell' ambiente naturale e urbano;</p><p style="text-align: justify;">b) finanzia progetti - studio attinenti aree di  particolare    interesse da destinare a parchi urbani;</p><p style="text-align: justify;">c) formula e finanzia un  programma  di  interventi  per  la    realizzazione di parchi  urbani  in  aree  rilevanti  per    interesse e problematicità delle tematiche  inerenti  al    settore;</p><p style="text-align: justify;">d) finanzia  la  realizzazione  del  recupero  di  aree   in    condizioni di degrado ambientale, purché non conseguente    ad attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.</p><p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 42/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Definizione di parco urbano</span></p><p style="text-align: justify;">Per parco urbano si intende il sistema urbano del verde e delle  attrezzature  come  insieme  di   aree   con   valore ambientale e  paesistico  o  di  importanza  strategica  per l' equilibrio ecologico delle aree urbanizzate, nonché come insieme di spazi destinati o recuperabili per  le  attività ricreative,  culturali  e  sportive  e  del  tempo   libero, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e continuo.</p><p style="text-align: justify;">All' interno di un sistema che ponga in  rapporto  e  dia coerenza territoriale ai parchi urbani suddetti e  ad  altre eventuali aree di particolare valore  ambientale,  i  parchi urbani potranno svolgere, altresì, la funzione di luoghi di servizi accentrati.</p><p style="text-align: justify;">La progettazione del parco urbano dovrà  interessare,  a livello strutturale, tutte le aree, di cui al  primo  comma, individuate a tal fine ovvero destinate o comunque  previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, tenendo  conto delle necessità di raccordo progettuale  con  le  finalità naturalistiche dei parchi regionali; potrà,  eventualmente, riguardare anche altre aree  pubbliche  o  private  ritenute indispensabili al completamento  del  disegno  unitario  del sistema o comunque utili al  mantenimento   dell' equilibrio ecologico.</p><p style="text-align: justify;">All' interno del parco urbano viene  individuato  con  il nome di &lt;&lt;  connettivo  &gt;&gt; il sistema  del  verde  pubblico  e degli spazi di collegamento e connessione e  delle  opere  e arredi in questi inclusi; tale sistema assumerà  il  valore di elemento portante del parco  e  potrà  interessare  aree già con destinazione pubblica nello  strumento  urbanistico vigente ovvero anche altre aree che  si  ritenga  necessario rendere pubbliche.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini delle provvidenze previste dalla  presente  legge sono assimilabili a parco urbano gli orti botanici esistenti o di nuova costituzione, inseriti in un parco urbano.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Criteri per la progettazione</span></p><p style="text-align: justify;">Nella redazione dei progetti di  parchi  urbani  si  deve tener conto:<p style="text-align: justify;">- della esigenza  della  riqualificazione  delle  situazioni   urbanistiche  attuali,  prevedendo  ove  necessario  nuove   realizzazioni e provvedendo comunque alla riorganizzazione   delle attrezzature e degli spazi esistenti;</p><p style="text-align: justify;">- della  esigenza  di  risolvere,  se  necessario,  i   nodi   progettuali connessi ed i rapporti con la residenza  e  le   attività produttive e terziarie;</p><p style="text-align: justify;">- della fattività del progetto: dovranno essere considerati   con particolare attenzione tutti i  problemi  inerenti  la   suddivisione in fasi di attuazione e la predisposizione di   accorgimenti tecnici per rendere meno onerosa la  gestione   e la manutenzione;</p><p style="text-align: justify;">- della esigenza di garantire la fruizione delle strutture e   degli spazi di collegamento da parte dei disabili  secondo   le  disposizioni  del   DPR    27  aprile  1978,  n.  384,   ribadite dalla legge 28 febbraio 1986, n.  41;</p><p style="text-align: justify;">- della esigenza di garantire la massima economicità  delle   opere  necessarie  per  la  fruibilità  degli  spazi   di   collegamento e di  connessione,  nonché   l' esigenza  di   privilegiare   l' utilizzo  di  materiali  naturali  e  di   evitare le modificazioni del suolo e del soprassuolo;</p><p style="text-align: justify;">- della esigenza di rendere più agevole la  comprensione  e   l' uso delle varie parti  del  sistema,  accentuandone  le   caratteristiche dal punto di vista ambientale e dal  punto   di  vista  del  significato   storico   -   funzionale   e   utilizzando prevalentemente elementi formali ripetitivi  e   riconoscibili,  che  sottolineino   l' unitarietà   dello   schema funzionale;</p><p style="text-align: justify;">- della possibilità di  utilizzare  forme  sperimentali  ed   alternative di gestione, quali: la destinazione di  alcune   aree alla  sperimentazione  funzionale   all' insegnamento   scolastico; il volontariato organizzato o  l' autogestione   di alcune aree del sistema  da  parte  di  associazioni  o   gruppi;  la  cessione  in  affitto  di  aree  idonee  alla   formazione di orti; la creazione, in  aree  convenzionate,   di  vivai  privati;  e  comunque  tutti   i   metodi   per   alleggerire la gestione pubblica.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Progetti - studio</span></p><p style="text-align: justify;">I  progetti  -  studio,   elaborati   da   professionisti abilitati, da finanziare ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), dovranno essere preceduti  da  un  programma  di lavoro, che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali degli stessi.</p><p style="text-align: justify;">I contenuti del programma di lavoro dovranno riguardare:<p style="text-align: justify;">a) le aree interessate dal progetto  -  studio,  individuate    sulla cartografia di azzonamento dello o degli  strumenti    urbanistici comunali generali;</p><p style="text-align: justify;">b) i problemi  particolari  che  il  progetto  stesso  vuole    affrontare, descritti in  una  relazione  preferibilmente    accompagnata da una  cartografia  che  individui  i  nodi    progettuali  a  livello  intercomunale,  comunale  o   di    dettaglio;</p><p style="text-align: justify;">c) i  punti  fissi  strutturali  che  il  progetto   intende    assumere  come  dato  di  partenza,  descritti   in   una    relazione   preferibilmente   accompagnata   da    schemi    orientativi del futuro progetto;</p><p style="text-align: justify;">d) una relazione di massima  della  spesa  presunta  per  la    redazione del progetto - studio.</p></p><p style="text-align: justify;">I programmi di lavoro predetti dovranno essere presentati entro il  31  gennaio  di  ogni  anno  presso  la  Direzione regionale della pianificazione territoriale,  che  valuterà entro i successivi tre mesi l' interesse  regionale  per  le soluzioni di assetto territoriale individuate nei limiti dei finanziamenti stanziati, sentiti i  Comuni  interessati  che dovranno pronunciarsi entro 30  giorni  dalla  richiesta  di parere.</p><p style="text-align: justify;">Il parere favorevole  del  suddetto  Direttore  regionale costituisce impegno all' esame del progetto studio  ai  fini di  quanto  disposto  al  successivo  penultimo  comma   del presente articolo.</p><p style="text-align: justify;">La presentazione dei progetti -  studio  dovrà  avvenire entro sei  mesi  dalla  data  di  comunicazione  del  parere favorevole sul programma  di  lavoro;  essi  dovranno  avere caratteristiche di fattibilità, all' interno delle  realtà attuali dei centri  urbani,  conformemente  alle  previsioni degli strumenti urbanistici  comunali  ovvero  discostandosi dalle stesse con i limiti previsti  all' articolo  3,  terzo comma, e potranno riguardare il territorio  di  uno  o  più Comuni.</p><p style="text-align: justify;">I   contenuti   dei   progetti    -    studio    dovranno obbligatoriamente garantire:<p style="text-align: justify;">1) la  risoluzione  dei  problemi  progettuali  indicati  al    precedente secondo comma, lettere b) e c);</p><p style="text-align: justify;">2) l' indicazione delle funzioni attinenti  alle  parti  del    sistema ed i rapporti fra le stesse  e  fra  esse  ed  il    restante tessuto urbano ed eventualmente le relazioni con    altri rilevanti fatti territoriali;</p><p style="text-align: justify;">3) l' individuazione  delle  aree   di   connettivo   e   la    suddivisione delle stesse in fasi di attuazione  tali  da    consentire la realizzazione  per  parti  significative  e    funzionalmente autonome;</p><p style="text-align: justify;">4) la determinazione  delle  caratteristiche  per  le  opere    insistenti su  aree  diverse  da  quelle  di  connettivo,    soprattutto  per  quanto  riguarda  gli  accessi   e   le    relazioni sia visive che  funzionali  con  gli  spazi  di    collegamento;</p><p style="text-align: justify;">5) la definizione dei materiali da utilizzare ed il  disegno    di massima degli elementi ripetitivi edilizi o di  arredo    che supporteranno l' uso del parco, mentre vanno  escluse    le progettazioni dettagliate di elementi singoli e  fatti    architettonici di rilievo, che dovranno  essere  indicati    come sito e come significato.</p></p><p style="text-align: justify;">I progetti - studio presentati che rivestano i  contenuti suindicati, con deliberazione  della  Giunta  regionale,  su proposta dell' Assessore alla  pianificazione  territoriale, saranno  ritirati   dall' Amministrazione  regionale  e   ai professionisti  redattori  verrà  liquidato   un   compenso forfettario.</p><p style="text-align: justify;">La determinazione del  compenso  suindicato  avverrà  da parte  della  Giunta  regionale,  in  base   all' estensione territoriale ed all' impegno progettuale, entro  un  massimo di lire 20.000.000.</p><p style="text-align: justify;">I  progetti  -  studio  ritirati    dall' Amministrazione regionale saranno comunicati alle  Amministrazioni  comunali interessate.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Programma di interventi per la realizzazionedi parchi urbani</span></p><p style="text-align: justify;">Il programma di interventi, di cui al precedente articolo 2, lettera c), sarà formulato dalla Giunta regionale  sulla base di richieste presentate dalle Amministrazioni  comunali interessate, su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale,  sentito   l' Assessore  al  bilancio  e  alla programmazione; le richieste dovranno  pervenire  entro  due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile.</p><p style="text-align: justify;">Le richieste saranno corredate:<p style="text-align: justify;">- da una relazione con i contenuti di cui alle  lettere  a),   b) e c) del secondo comma del precedente articolo 5; nella   sua stesura si terrà conto dei progetti - studio  di  cui   al precedente articolo  2,  lettera  b),  degli  eventuali   programmi di realizzazione di opere incluse nell' area  di   progetto  e     dell' indicazione   delle   disponibilità   finanziarie già acquisite sulla base degli stessi;</p><p style="text-align: justify;">- da  un  preventivo  di  massima  relativo  agli  oneri  di   progettazione, all' eventuale necessità di  dotazione  di   strumenti urbanistici e alla realizzazione delle  aree  di   connettivo.</p></p><p style="text-align: justify;">L' incarico della progettazione per la  realizzazione  di parchi  urbani  sarà  affidato  dalla  Giunta  regionale  a professionisti di provata esperienza, a livello nazionale  o locale, indicati dalle Amministrazioni comunali  di  cui  al primo comma.</p><p style="text-align: justify;">Per la designazione dei professionisti da incaricare,  le Amministrazioni comunali interessate  terranno  conto  della normativa statale di principio che regola la  materia  degli incarichi speciali, contenuta nell' articolo 380 del     DPR 10 gennaio 1957, n.  3, così come sostituito  dall' articolo 152 del  DPR   28 dicembre 1970, n.  1077.</p><p style="text-align: justify;">Apposita convenzione definirà i termini  ed  i  modi  di espletamento dell' incarico,  nonché  i  connessi  rapporti collaborativi ed informativi che dovranno  intercorrere  fra l' Amministrazione  comunale,  gli  stessi   progettisti   e l' Amministrazione regionale, la quale vigilerà,  altresì, sull' esecuzione dell' incarico stesso.</p><p style="text-align: justify;">Il progetto di  parco  urbano  avrà  caratteristiche  di progetto urbanistico relativamente alle aree di  parco  come definito dal precedente  articolo  3,  nonché  di  progetto esecutivo  relativamente  alle  aree  di   connettivo   come definite al suddetto medesimo articolo.</p><p style="text-align: justify;">I contenuti del progetto di parco dovranno  corrispondere a quelli indicati dal precedente articolo  5,  sesto  comma, integrati da:<p style="text-align: justify;">- un elenco delle aree di connettivo da espropriare;</p><p style="text-align: justify;">- una relazione di spesa per la realizzazione delle aree  di   connettivo suddivisa in fasi di attuazione;</p><p style="text-align: justify;">- una relazione di spesa per la  dotazione  degli  eventuali   strumenti urbanistici.</p></p><p style="text-align: justify;">Il progetto suindicato dovrà essere sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale - Sezione II  -  urbanistica, il quale determinerà pure la spesa da ritenersi ammissibile ai  fini  della  concessione  del   finanziamento   per   la realizzazione del parco urbano.</p><p style="text-align: justify;">Il  progetto  predetto,  con  le  eventuali  osservazioni prodotte dal Comitato tecnico  regionale  e,  se  del  caso, dall' Amministrazione   comunale,    verrà    assunto    da quest' ultima  che  adotterà  per     l' attuazione   delle previsioni di cui sopra, gli eventuali strumenti urbanistici ed i progetti esecutivi delle aree di connettivo, secondo le disposizioni vigenti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Recupero di aree in condizioni di degrado ambientale</span></p><p style="text-align: justify;">Possono essere ammessi a finanziamento regionale progetti di recupero di aree in  condizioni  di  degrado  ambientale, legate ad attività dismesse, ad usi impropri, a  necessità di sistemazione o ripristino di ambienti  naturali  comprese le opere a questi connesse ovvero anche  progetti  di  altre aree che richiedano comunque un intervento di risanamento.</p><p style="text-align: justify;">Il programma di interventi  di  recupero  suddetti  sarà formulato    dalla    Giunta    regionale,    su    proposta dell' Assessore alla  pianificazione  territoriale,  sentito l' Assessore al bilancio e alla programmazione,  sulla  base delle richieste degli enti pubblici proprietari delle aree o delle   Amministrazioni   comunali,   qualora   i   recuperi riguardino aree private.</p><p style="text-align: justify;">Tali  richieste  dovranno  pervenire   entro   due   mesi dall' entrata in vigore della presente legge e per gli  anni successivi entro il  30  aprile;  in  esse  dovranno  essere specificate:<p style="text-align: justify;">- le condizioni e le cause del degrado;</p><p style="text-align: justify;">- le finalità del recupero;</p><p style="text-align: justify;">- l' eventuale  necessità  di  elaborazione  di   strumenti   urbanistici;</p><p style="text-align: justify;">- una relazione di spesa per l' operazione di recupero ed  i   costi progettuali.</p></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione  comunale  produrrà,  per   le   aree interessate che rimangono comunque  di  proprietà  privata, l' atto unilaterale d' obbligo con il quale si regoleranno i rapporti con i privati e l' utilizzo delle aree secondo  usi compatibili con i recuperi da eseguirsi.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini del finanziamento regionale andranno presentati i progetti  esecutivi  di  recupero,  nonché  gli   strumenti urbanistici eventualmente necessari.</p><p style="text-align: justify;">I  progetti  dovranno   essere   sottoposti   al   parere preventivo del  Comitato  tecnico  regionale  -  Sezione  II - urbanistica, il quale determinerà la spesa  da  ritenersi ammissibile ai fini della concessione da parte della  Giunta regionale del finanziamento dell' operazione di recupero.</p><p style="text-align: justify;">L' operazione di recupero dovrà eseguirsi da parte degli enti  pubblici  proprietari  ovvero  dalle   Amministrazioni comunali, qualora riguardi aree private.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Gestione dei parchi urbani</span></p><p style="text-align: justify;">La gestione del  parco  urbano  è  affidata  ai  Comuni, singoli od associati, competenti per territorio  ovvero  per loro delega alla Provincia o alle Comunità  montane  oppure ad un consorzio fra gli enti predetti.</p><p style="text-align: justify;">L' Ente  gestore  curerà  la  gestione  delle  aree   di connettivo   e   promuoverà    il    coordinamento    delle realizzazioni ed attività all' interno  dell' intero  parco urbano.</p><p style="text-align: justify;">È ammessa la concessione della gestione  delle  aree  di connettivo, in tutto o in parte, ad associazioni, privati od altri enti.</p><p style="text-align: justify;">L' Ente gestore del parco urbano predispone un  piano  di attuazione e di gestione  per  le  aree  di  connettivo  con validità triennale, articolato in  programmi  annuali,  nel quale trovano attuazione anche le previsioni degli strumenti urbanistici e dei progetti esecutivi.</p><p style="text-align: justify;">Il piano di attuazione e gestione definisce tra l' altro:<p style="text-align: justify;">a) la previsione di spesa per le fasi di attuazione;</p><p style="text-align: justify;">b) la  previsione  di   spesa   per   la   manutenzione   di    attrezzature ed ambiente;</p><p style="text-align: justify;">c) la previsione di spesa per gli  interventi  di  carattere    culturale, educativo, ricreativo e turistico  -  sportivo    per l' utilizzazione sociale del parco.</p></p><p style="text-align: justify;">Il programma di interventi per  la  gestione  dei  parchi urbani  da  finanziarsi  da  parte     dell' Amministrazione regionale sarà formulato dalla Giunta regionale sulla  base delle richieste dell' Ente gestore  che  dovranno  pervenire entro il 30 aprile di ogni  anno,  corredate  dal  piano  di attuazione e gestione.</p><p style="text-align: justify;">I  finanziamenti  regionali  considerati  dalla  presente legge  dovranno  limitarsi  agli  interventi   di   cui   al precedente quinto  comma,  lettere  a)  e  b)  del  presente articolo.</p><p style="text-align: justify;">Sulla spesa ammissibile, ai fini  della  concessione  dei finanziamenti  predetti,   si   pronuncerà   il   Direttore regionale della pianificazione territoriale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Programmazione economico - finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;">Al fine di favorire l' attuazione dei  piani  dei  parchi urbani e di incentivare le iniziative dei Comuni e di Enti o privati nelle aree interessate dal programma   d' interventi di cui all' articolo 2, lettera b),  è  riconosciuta  nella concessione di ogni finanziamento regionale la priorità per le opere  previste   all' interno  dei  progetti  di  parchi urbani, di cui all' articolo 6, ultimo  comma,  rispetto  ad altre opere  o  attività  riguardanti  lo  stesso  settore, localizzate fuori da parchi urbani.</p><p style="text-align: justify;">Gli interventi finanziari della Regione per l' attuazione di  parchi  urbani  si   qualificano,   ai   fini   di   cui all' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n.  7, come sostituito dall' articolo 5  della  legge  regionale  5 luglio   1985,   n.   27,   come   progetti   a    carattere intersettoriale.</p><p style="text-align: justify;">Per l' attuazione della  presente  legge  verrà  emanato successivo regolamento  con  decreto  del  Presidente  della Giunta regionale, su  conforme  deliberazione  della  Giunta medesima.</p><p style="text-align: justify;">Ogni richiesta di finanziamento ai sensi  della  presente legge  deve  essere  corredata   dalla   dichiarazione   del richiedente di non ricevere fondi né presentare domande per la stessa opera.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento</span></p><p style="text-align: justify;">Sono ammesse  a  finanziamento  regionale,  nella  misura massima del 100% della spesa ammissibile, oltre  alle  spese di progettazione dei parchi  urbani  di  cui  al  precedente articolo 6, terzo comma, ed a quelle dei progetti  -  studio di cui al settimo comma del precedente articolo 5, le spese:<p style="text-align: justify;">a) per  la  redazione  degli  strumenti urbanistici previsti    dall' ultimo   comma    del   precedente   articolo    6,    eventualmente   necessari  per   la   trasposizione   dei    documenti - progetto di cui allo stesso articolo 6;</p><p style="text-align: justify;">b) per i progetti di recupero di cui all' articolo  7  ed  i    relativi strumenti urbanistici,  altresì,  eventualmente    necessari.</p></p><p style="text-align: justify;">Sono ammessi  a  finanziamento  regionale,  nella  misura massima del 90% della spesa ammissibile,  le  spese  per  la realizzazione:<p style="text-align: justify;">a) del &lt;&lt;  connettivo   &gt;&gt;  dei  parchi  urbani,  esclusi  gli    importi revisionali;</p><p style="text-align: justify;">b) dei recuperi di cui all' articolo 7.</p></p><p style="text-align: justify;">Sono ammessi  a  finanziamento  regionale,  nella  misura massima dell' 80%  della  spesa  ammissibile,  le  spese  di gestione dei parchi urbani, limitatamente  alla  lettera  b) del quinto comma dell' articolo 8.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini della concessione  dei  finanziamenti  regionali, l' Assessore alla pianificazione territoriale  stabilisce  e comunica agli Enti interessati il termine  entro  il  quale, pena la revoca dei  finanziamenti  stessi,  dovranno  essere presentati gli strumenti urbanistici e i progetti esecutivi, indicati espressamente   all' ultimo  comma  del  precedente articolo 6 e al precedente articolo 7.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Disposizioni finanziarie</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal primo comma del  precedente articolo 10, vengono istituiti  nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1986-1988 a decorrere dall' anno 1987 i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- al Titolo I - Sezione IV  -  Rubrica  n.  13  -  Direzione   regionale della pianificazione  territoriale  -  Categoria   III - il capitolo 3750 con la denominazione: &lt;&lt;  Spese  per   la progettazione di parchi urbani e per l' elaborazione di   progetti  -  studio  attinenti  ad  aree  di   particolare   interesse da  destinare  a  parchi  urbani   &gt;&gt;  e  con  lo   stanziamento complessivo di lire 400 milioni suddiviso  in   ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e   1988;</p><p style="text-align: justify;">- al Titolo I - Sezione IV  -  Rubrica  n.  13  -  Direzione   regionale della pianificazione territoriale - Categoria IV   - il capitolo 3770 con la denominazione: &lt;&lt;  Sovvenzioni  a   favore dei Comuni per gli oneri sostenuti per la redazione   degli strumenti urbanistici necessari  per   l' attuazione   dei documenti - progetto nonché per i progetti  esecutivi   di recupero  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo  di  lire   100 milioni suddiviso in ragione di lire  50  milioni  per   ciascuno degli anni 1987 e 1988.</p></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal terzo comma del  precedente articolo 10, viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988  -  a decorrere dall' anno  1988  -  al  Titolo  I  -  Sezione  IV - Rubrica n.  13 - Direzione regionale della  pianificazione territoriale - Categoria  IV  -  il  capitolo  3771  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi ai Comuni a titolo di  concorso nelle spese per la manutenzione di attrezzature ed  ambiente dei parchi urbani  &gt;&gt; e  con  lo  stanziamento  di  lire  100 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">All' onere complessivo di lire 600 milioni  previste  dai precedenti commi si provvede come segue:<p style="text-align: justify;">- per lire 250 milioni relative   all' anno  1987,  mediante   storno, di pari importo, dal capitolo 6995 dello stato  di   previsione della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli   anni 1986-1988;</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire 350 milioni relative all' anno  1988,   mediante prelevamento, di  pari  importo,   dall' apposito   fondo globale iscritto  al  capitolo  7000  del  precitato   stato di  previsione  (Rubrica  n.  12  -  Partita  n.  11   - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio medesimo).</p></p><p style="text-align: justify;">Ai sensi  dell' articolo  2,  primo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio  1982,  n.  10,  gli  stanziamenti  dei precitati capitoli  3750,  3770  e  3771  vengono  riportati nell' elenco n.  1 allegato al bilancio pluriennale per  gli anni 1986-1988.</p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dal   secondo   comma   del precedente articolo 10, è autorizzata la spesa  complessiva di lire 7.400 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  2.750 milioni per l' anno 1987 e di lire 4.650 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">A tal fine, nello stato di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988  -  a  decorrere dall' anno  1987  e,  rispettivamente,     dall' anno   1988 - vengono istituiti al Titolo II - Sezione IV -  Rubrica  n. 13 - Direzione regionale della  pianificazione  territoriale Categoria XI - i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- capitolo 8802 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in conto   capitale a Comuni per la realizzazione del  connettivo  di   parchi urbani e di opere di recupero (capitolo  finanziato   con contrazione di mutuo di cui  all' articolo  12,  primo   comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio  1986,   n.  6)  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di lire  3.750   milioni, suddiviso in ragione di lire  2.750  milioni  per   l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1988;</p><p style="text-align: justify;">- capitolo 8803 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in conto   capitale a Comuni per la realizzazione del  connettivo  di   parchi  urbani  e  di  opere  di  recupero   &gt;&gt;  e  con  lo   stanziamento di lire 3.650 milioni per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere complessivo di lire 7.400 milioni si fa fronte come segue:<p style="text-align: justify;">- per lire 3.750 milioni (2.750 milioni per l' anno  1987  e   1.000 milioni per l' anno 1988), mediante prelevamento, di   pari  importi,  dall' apposito  fondo  globale iscritto al   capitolo  7000 del precitato stato di previsione  (Rubrica   n.  3 - Partita  n.  12 -  dell' elenco  n.  5 allegato al   bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988);</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire  3.650  milioni  relativi   all' anno   1988,   mediante   prelevamento,    di    pari    importo,   dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del   precitato stato di previsione (Rubrica n.  12 - Partita n.   11 - dell' elenco n.  5 allegato al  bilancio  pluriennale   per gli anni 1986-1988).</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Organi competenti</span></p><p style="text-align: justify;">In attesa della  ristrutturazione   dell' Amministrazione regionale  è  istituito,   nell' ambito   della   Direzione regionale della  pianificazione  territoriale,  il  Servizio amministrativo  della  pianificazione  territoriale  con  il compito di curare gli affari di carattere  amministrativo  o contabile nonché di svolgere  le  funzioni  previste  dalle leggi  per  la  vigilanza,  il  controllo  e  la  consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati.</p><p style="text-align: justify;">Al punto 2) dell' articolo 24 bis della  legge  regionale 28 marzo 1968, n.  22 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto   dall' articolo  7  della  legge  regionale   18 dicembre 1985, n.  52, è soppressa la frase: &lt;&lt;   nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la  vigilanza, il controllo e la  consulenza   sull' attività  urbanistica degli enti locali e dei privati  &gt;&gt;; antecedentemente a  tale ultima frase va sostituita la virgola con il punto.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTEGRAZIONE E RIFINANZIAMENTODEL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE24 GENNAIO 1983, N. 11</span></p><a name="art13"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  13</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norma finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal secondo comma, numero 3), e terzo comma   dell' articolo  1  della  legge  regionale  24 gennaio  1983,  n.  11,  e   successive   modificazioni   ed integrazioni, è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire 11.250 milioni, suddivisa in ragione di lire  2.250  milioni per l' anno 1987 e di lire 9.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 - a decorrere  dall' anno 1987 - viene istituito al Titolo II - Sezione IV  -  Rubrica n.  12  -  Categoria  IX  -  il   capitolo   8758   con   la denominazione:  &lt;&lt;   Spese  dirette  per  la   progettazione, l' istituzione e  la  gestione  di  parchi  naturali  e  per l' attuazione degli ambiti di  tutela  ambientale  (capitolo finanziato con contrazione di mutuo di cui all' articolo 12, primo comma, lettera b), della legge  regionale  30  gennaio 1986, n.  6)  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo  di  lire 6.250 milioni, suddivisi in ragione di  lire  2.250  milioni per l' anno 1987 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere complessivo di lire 6.250 milioni si fa fronte   mediante    prelevamento,    di    pari    importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo  7000  del precitato stato di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  12 - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).</p><p style="text-align: justify;">Il  rimanente  onere  di  lire  5.000  milioni   relativo all' anno 1988 fa carico al capitolo  8756  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988  il  cui  stanziamento  viene,   conseguentemente, elevato - per detto anno - di lire 5.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;">A detto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo  globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di  previsione (Rubrica n.  12 - Partita n.  11 - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal secondo comma, numeri 1)  e 2) - così  come  modificati  ed  integrati  dal  precedente articolo 13 - e quarto comma dell' articolo  1  della  legge regionale 24 gennaio 1983, n.  11 e successive modificazioni ed integrazioni,  è  autorizzata  la  spesa  di  lire  5000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">L' onere previsto  dal  precedente  comma  fa  carico  al capitolo 8791 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni   1986-1988   il   cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire  5.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;">A detto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo  globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di  previsione (Rubrica n.  12 - Partita n.  11 - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>