Art. 18
Finanziamenti all' Ente regionale
per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA )
a favore di cooperative agricole
La spesa complessiva di lire 500 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il penultimo comma dell'
articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata interamente per l' anno 1986, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa complessiva di lire 1.000 milioni per gli anni 1987 e 1988 autorizzata con il
quinto comma dell' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata interamente per l' anno 1986, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.