Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, da parte delle Province, l' effettuazione, nel territorio regionale, di indagini e studi dei fattori climatici e delle componenti meteorologiche, nonché dei fattori di inquinamento atmosferico e acustico, al fine di porre sotto controllo le zone interessate a detto inquinamento e determinare efficaci interventi volti alla tutela ambientale.
Per tale finalità l' Amministrazione regionale concede alle Province finanziamenti destinati alla copertura degli oneri conseguenti all' acquisizione delle aree per l' installazione di reti di rilevamento dei fattori inquinanti, all' acquisto delle attrezzature necessarie, allo studio di previsione diffusionale, nonché alla elaborazione dei dati.
Per la gestione ed il controllo delle reti di rilevamento, per l' elaborazione e la valutazione dei risultati delle indagini le Amministrazioni provinciali potranno avvalersi di Centri di studi e ricerche scientifiche specializzati nel settore.