Legge regionale 22 aprile 1986 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008

Partecipazione della Regione alla costituzione dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 19, L. R. 1/2007

Art. 1

Ai fini dell' acquisizione e dell' organizzazione delle conoscenze e dei dati concernenti realtà socio - economiche cui la Regione è interessata nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la partecipazione della Regione stessa, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ).

Art. 2

L' autorizzazione alla partecipazione della Regione all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale è concessa a condizione che siano riservate alla Regione la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio d' amministrazione, ivi compreso il Presidente dell' Istituto.

Il Collegio dei revisori dei conti, ivi compreso il Presidente, è nominato dall' assemblea dei soci dell' Istituto.

Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, gli schemi dell' atto costitutivo e dello Statuto dell' Istituto sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.

Art. 3

L' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), all' atto della sua costituzione, quale quota del patrimonio dell' Istituto, l' importo di lire 20 milioni, nonché a versare annualmente all' Istituto stesso la quota di associazione.

Nel riconoscimento del preminente interesse regionale dell' attività svolta dall' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), l' amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto:

a) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all' acquisto di attrezzature;

b) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese inerenti lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all' attuazione dei programmi di studio e di ricerca.

L' ammontare dei finanziamenti suddetti viene annualmente determinato con la legge di bilancio, tenendo conto del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l' anno successivo, che a tal fine l' Istituto deve presentare all' Amministrazione regionale entro il mese di ottobre di ciascun anno.

I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e contestualmente erogati, in via anticipata, in unica soluzione.

È fatto obbligo all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale di presentare all' Amministrazione regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, in riferimento a ciascuno dei finanziamenti di cui al presente articolo, il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell' anno precedente.

5 bis. I finanziamenti di cui ai precedenti commi possono essere concessi, con le medesime modalità, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest una volta concluso il processo, previsto dai commi 19 e 20 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), di trasferimento, di integrazione e di coordinamento delle attività svolte dall'Istituto.

(1)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 25, L. R. 30/2007

Art. 4

La Giunta regionale, anche su richiesta del Consiglio regionale, potrà affidare all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e sull' Europa orientale specifici incarichi di ricerca ed analisi, per l' approfondimento di particolari tematiche relative ad aspetti socio - economici dei Paesi dell' area danubiano - balcanica, nonché relative a settori di attività e di intervento della Comunità Economica Europea cui la Regione possa interessata.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

Art. 6

Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come sostituto dall' articolo 15 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, è soppressa la lettera e).

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo Statuto dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e sull' Europa orientale ( ISDEE ).

Alla stessa data l' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) subentra nei rapporti giuridici derivanti dall' applicazione delle vigenti leggi regionali in capo all' Istituto di studi e documentazione sull' est europeo.

Art. 7

Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 3, limitatamente all' onere per il versamento della quota del patrimonio dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), e dalla lettera a) del secondo comma dell' articolo medesimo, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno finanziario 1986, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Segreteria generale - Categoria VI - il capitolo 323 con la denominazione: << Versamento all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) della quota del patrimonio, nonché finanziamento annuale all' Istituto medesimo, per le spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all' acquisto di attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 970 milioni, suddivisi in ragione di lire 230 milioni per l' anno 1986 e di lire 370 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

L' onere, previsto dal primo comma del precedente articolo 3, riguardante il versamento annuale all' Istituto medesimo della quota di associazione, fa carico al capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Per le finalità previste dal secondo comma, lettera b), del precedente articolo 3, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Segreteria generale - Categoria IV, il capitolo 324 con la denominazione: << Finanziamento annuale all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) per le spese inerenti allo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, con particolare riguardo all' attuazione dei programmi di studio e di ricerca >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 80 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1986 e di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

All' onere complessivo previsto dai precedenti commi, pari a lire 1.050 milioni, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

Sui precitati capitoli 323 e 324 vengono, altresì, iscritti in termini di cassa, gli stanziamenti di lire 230 milioni e, rispettivamente, di lire 20 milioni, ai quali si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 323 e 324, con i relativi stanziamenti, vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato ai predetti bilanci.

Art. 8

Per gli oneri previsti dalla lettera g) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, aggiunta con il precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale - Categoria IV - il capitolo 326 con la denominazione: << Sovvenzione annua all' Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei ( ICM ) di Gorizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 350 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1986 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Al predetto onere complessivo di lire 350 milioni si fa fronte come segue:

- per lire 150 milioni, relative all' anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. dd. 16 gennaio 1986;

- per le restanti lire 200 milioni (100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 326 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Sul precitato capitolo 326 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.