Legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 19/10/1990

Ulteriori disposizioni in materia di rientro degli emigranti e di ultimazione dei lavori, ai fini della conservazione dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 2
 
Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e settimo comma dell' articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per 90 giorni: il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori di cui all' ottavo comma del medesimo articolo 47 è prorogato al 31 dicembre 1986.
Alla richiesta di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte del diretto beneficiario del contributo.
Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, eventualmente presentati dai soggetti legittimati anche ai sensi del comma precedente oltre i termini utili fissati nel richiamato articolo 47; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al precedente secondo comma.
Sono fatte salve le domande di riammissione eventualmente presentate dai successori per causa di morte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.