Legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Nuove disposizioni straordinarie in favore dei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli, tuttora impegnati nell' attivitą della ricostruzione. Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale temporaneamente assunto dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 77, comma 1, L. R. 50/1990
2 Legge abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, L. R. 37/1987 con effetto dal 1° gennaio 1988.
2 Differita al 1° luglio 1988 l' abrogazione delle disposizioni di cui al settimo ed ottavo comma ad opera dell' articolo 3, comma 1, L.R. 1/88.
3 Articolo interpretato da art. 156, L. R. 50/1990
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, L. R. 37/1987 , con effetto per i commi quarto e quinto, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1988.
2 Differita al 1° luglio 1988 l' abrogazione delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma ad opera dell' articolo 3, comma 1, L.R. 1/88.
3 Articolo interpretato da art. 76, comma 4, L. R. 50/1990
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010