Art. 57
Dopo il secondo comma del medesimo articolo, così come inserito con l'
articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene aggiunto il seguente comma:
<< Sui contributi di cui al precedente secondo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni sino al 90% della spesa preventivata dai Consorzi ed Aziende di cui al precedente primo comma. >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.