Art. 14
Ripristino efficienza produttiva
aziende danneggiate da calamitā naturali
Le annualitā relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.