Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/07/1987

Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 1
 
Al fine di provvedere alla sistemazione definitiva del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, i posti di organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di comuni e province, le Aziende municipalizzate, le Unità sanitarie locali, le Aziende autonome di turismo, i Consorzi o Enti di bonifica, gli Istituti autonomi case popolari e relativi Consorzi ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di concorso per titoli, e per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l' idoneità, agli idonei iscritti nella predetta graduatoria unica regionale che prestino servizio presso gli enti sopraindicati.
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità sostenuti ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e, a parità di merito, da quelli di cui all' articolo 5 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Il 75% dei posti che, dopo l' applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l' applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nel precedente primo comma, sono attribuiti a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di scadenza del periodo di quattro mesi di cui al precedente primo comma, agli idonei iscritti nella graduatoria che non abbiano trovato sistemazione in applicazione dei precedenti commi. Anche in questo caso l' attribuzione ha luogo per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l' idoneità.
Art. 9
 
Limitatamente al personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, la Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, rimborserà, a partire dal 1 gennaio 1984, le spese relative al trattamento economico dei giovani occupati esclusivamente agli enti indicati nella lettera c) dell' art. 7 della richiamata legge 16 maggio 1984, n. 138, e regolerà i rapporti finanziari con gli enti di cui alla lettera b) dell' articolo 7 della legge medesima, in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l' anno 1983.
La Regione rimborserà agli enti specificati nel precedente articolo 1 le spese relative al trattamento economico dei giovani assunti in base alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, compresi quelli già immessi in ruolo a partire dal 1 gennaio 1984, anche se inquadrati presso enti situati in zone non comprese tra quelle previste dalla predetta legge regionale.
La Regione potrà corrispondere, agli enti interessati, anticipazioni trimestrali dietro presentazione di appositi modelli, approvati con deliberazione della Giunta regionale, nei quali dovranno essere indicati, in particolare, il numero dei giovani occupati e l' ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.
Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l' 80% della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvederà dietro presentazione dell' elenco delle spese sostenute, con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e assistenza sociale.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 19/1987
Art. 10
 
Al personale considerato dalla presente legge, compreso quello già immesso nei ruoli ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo dell' ente di assegnazione di pari livello o qualifica funzionale.