Art. 5
In attesa della costituzione della società di cui al precedente Titolo I, l' Amministrazione regionale al fine di evitare la chiusura degli impianti e salvaguardare il livello occupazionale nelle aree montane, è autorizzata a concedere agli enti e alle società concessionarie degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico, indicati dal Piano urbanistico regionale e successive varianti, una sovvenzione non eccedente il 50% del valore degli impianti di risalita quale verrà accertato mediante preventiva perizia estimativa.
Detta sovvenzione dovrà essere utilizzata per il risanamento delle situazioni debitorie dei soggetti beneficiari.