Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

Le norme contenute nella presente legge hanno immediata efficacia modificativa delle diverse norme tecniche contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti locali.

È fatta salva la legittimità delle opere concesse o autorizzate in base a norme vigenti antecedentemente all' entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 56 nonché alle norme vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 56, è abrogata.