Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.
Art. 11
 Poteri dei Comuni
I Comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista all' articolo 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45:
- superfici minime finestrate ed abitabili superiori a quelle previste dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9;
- altezze inferiori ai minimi previsti dal precedente articolo 3, purché non al disotto di metri 1,70, solo nei casi in cui i locali abbiano una superficie superiore a quella minima consentita, e limitatamente alla superficie eccedente;
- ulteriori disposizioni dirette a consentire la normale abitabilità dei locali fronteggianti muri e scarpate che si elevino oltre la quota d' impostazione dell' edificio all' interno del lotto di fabbrica.