Art. 2
In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della
legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificati dall' articolo 1 della presente legge, i soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo sostituito dall'
articolo 41 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all'
articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda disposto dal Sindaco del Comune di nuova residenza.
In caso di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione del progetto esecutivo nel Comune ove è maturato il diritto degli interessati alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Note:
1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 82, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 3
L' interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di presentare il progetto esecutivo nei termini comunque fissati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni può chiedere con domanda motivata proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'
articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, quarto comma, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 3, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 3, L. R. 24/1989