Legge regionale 06 agosto 1985, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 12/1995
Art. 48
 Modalitā agevolative di pagamento
Nei casi di aperture di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l' ufficio della Regione staccato in Roma, di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 50
In via di interpretazione autentica dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, tra le spese di primo impianto per il funzionamento della stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia, va compresa anche quella relativa al conferimento di capitale a favore della societā di gestione dell' impianto.